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Puntualizzazioni sull'iter dell'autorizzazione: nota della 'Istonia Energy' sulle biomasse

'Nessuna contrarietà nella sede della Conferenza di Servizi'

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L'amministratore unico della 'Istonia Energy', Jean-Pierre Tschudi, precisa e puntualizza diversi aspetti relativamente al procedimento dell'autorizzazione alla costruzione della centrale a biomasse nell'area industriale di Punta Penna di Vasto, prendendo spunto dalle dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa del Comitato Cittadino per la Tutela del Territorio. "Sulla vicenda dell'Autorizzazione Unica, ottenuta dalla Istonia Energy, per la realizzazione della centrale a biomasse nella zona industriale di Punta Penna (ripeto zona industriale di Punta Penna e non area a vocazione commerciale, come si vorrebbe far credere... anzi va detto che, per Legge, è assolutamente vietato svolgere l'attività commerciale in area industriale!), si continua a registrare un'azione mistificatoria e non rispondente alla verità. (in neretto quanto asserito in conferenza stampa dai ricorrenti...) La Regione non sapeva nulla dell’esistenza della Riserva di Punta Aderci Questo non è vero, infatti, come risulta dagli atti è stato convocato in Conferenza di Servizi il relativo Comitato di Gestione, che si è espresso all’unisono con Arta (guarda caso) a riguardo, dunque come è possibile asserire simili falsità? Il tutto è agli atti, consultabili da chiunque sia interessato e volenteroso di prenderne visione, scanzando equivoci e/o false interpretazioni di sorta... Esistenza di sito SIC Non risulta che qualcuno abbia mai sostenuto il contrario. Il fatto che però non sia stato rilevato da nessuno degli enti coinvolti (neanche dal Comitato di Gestione della Riserva di Punta Aderci, né tanto meno dall'Arta) fa ben intendere il grado di interferenza dell’impianto autorizzato sul suddetto sito. Insomma, nessuno (ripeto nessuno...) tra tutti gli Enti deputati a partecipare alla CdS ha ritenuto opportuno e/o necessario chiedere la Valutazione di Incidenza Ambientale... Le procedure autorizzative sono state portate avanti a compartimenti stagni Il coinvolgimento di tutti gli enti interpellati dalla Regione in CdS, a rispetto delle normative vigenti ed in particolare del DLgs 387/03 art.12, sconfessa decisamente con tale affermazione... Chi conosce il diritto e/o il funzionamento della macchina amministrativa e/o autorizzativa non si può lanciare in simili affermazioni... Molti Enti non si sono presentati, tutti hanno giocato a dire “io non c’ero, non ho detto” Tutti gli Enti si sono espressi, o partecipando in CdS o trasmettendo il proprio parere favorevole a riguardo previo esame del progetto. Unica eccezione: la Provincia, che non si è mai presentata, né ha mai rilasciato un parere. E’ sufficiente leggere i Verbali della 2^ CdS e l’Autorizzazione stessa per avere evidenza dei pareri positivi rilasciati da: - Comune di Vasto - Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese - ARTA Dipartimento SubProvinciale di S. Salvo - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Abruzzo - Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco - Ministero dello Sviluppo economico Comunicazioni - Enel Distribuzione SpA - Comitato di Gestione della riserva di Punta Aderci E' opportuno, inoltre, evidenziare su questo punto cosa dice la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare l'Articolo 14-quater. (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi) 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. [2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.] Dunque, anche supponendo fosse stato negativo il parere dell’unico Ente non espressosi (Provincia di Chieti), non avrebbe influito minimamente sul rilascio dell'Autorizzazione Unica! Ci spiace, inoltre, constatare che persone ben informate e consapevoli di come sono andate, realmente, le cose, in quanto all'epoca dei fatti pienamente coinvolte a partecipare a tutte le Conferenze di Servizio (che si sono susseguite già dal 2005 - fino al 2011), rilascino dichiarazioni infedeli e contraddittorie, rispetto alla linea comportamentale seguita in quelle sedi. Su questo punto è quanto mai doveroso richiamare i principi contenuti nel Decreto del 28 novembre 2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) e nello specifico quanto stabilito dall'Art. 2 ai Commi 5, 6 e 7 (di seguito richiamati). 5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti. 6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore. 7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
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