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Presidenti di seggio cancellati dall'Albo, dal Comune: "Elezioni valide"

La nota diramata da palazzo di città: "Errori formali che non producono errori sostanziali"

redazione
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Dal Comune di Vasto registriamo una nota di commento a seguito dei dubbi sollevati da parte delle minoranze sulla valdità del voto della tornata amministrativa 2016 con l'elezione di Francesco Menna a sindaco e dei successivi passaggi che hanno determinato la formazione della Giunta e del Consiglio in attività.

Di seguito il documento integrale.

l procedimento elettorale è un orologio perfetto, disciplinato da norme – non soggette ad interpretazione per analogia – che precisano il ruolo e i compiti di ogni soggetto che vi partecipi, affidando le funzioni di verifica e di controllo ad Uffici pubblici ben determinati.

Chiunque scorra quelle leggi, che dal 1951 regolamentano le diverse consultazioni elettorali, potrà intravedere l’equilibrato bilanciamento delle competenze tra Uffici governativi e Uffici giudiziari.

A questi ultimi, in particolare, sono attribuite diverse funzioni di natura amministrativa, non giurisdizionale.

Presso la Cancelleria della Corte d’Appello è depositato un albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di sezione elettorale (art. 1 L. 53/1990) aventi i requisiti previsti nell’art. 1 della legge n.136/1956.

Per quanto concerne le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali per i comuni sopra i 15.000 abitanti, le norme prescrivono la costituzione di una Commissione Elettorale Circondariale, presieduta da un magistrato del Tribunale nel cui circondario ricade il Comune interessato, alla quale sono affidate, preliminarmente, le funzioni di verifica ed ammissione delle liste e delle candidature, nonché, successivamente, le funzioni di raccolta di tutti i voti espressi in ciascuna delle sezioni elettorali e, infine, constatata la regolarità delle operazioni, di proclamazione degli eletti.

Al presidente di seggio, agli scrutatori, al Segretario e ai rappresentanti delle liste dei candidati è affidata la funzione delle operazioni elettorali e, al termine delle stesse, lo scrutinio delle schede votate.

L’art. 54 del D.P.R. n. 570/1960 precisa che “il presidente di sezione, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.”

Le decisioni definitive e utili alla proclamazione degli eletti sono competenza della Commissione Elettorale Circondariale; avverso tali decisioni può essere proposto ricorso in sede giurisdizionale, nei termini e nei modi prescritti.

Le due operazioni e funzioni non possono e non devono essere confuse o sovrapposte.

Ancora più distinto resta, infine, il ruolo degli uffici della Corte d’Appello, chiamati a valutare l’idoneità dei Presidenti di sezione sotto il profilo formale e della redazione dei verbali che accompagnano le operazioni elettorali nei seggi.

Di fronte a incompletezze, manchevolezze, lacune o anche omissioni – sempre di natura formale – l’Ufficio giudiziario distrettuale potrà procedere alla cancellazione dall’Albo dei presidenti di seggio segnalati dalla Commissione Circondariale Elettorale.

Insomma, sono procedimenti e decisioni amministrative assolutamente distinti e diversi! Volerli mischiare significa operare una confusione irreale; arrivare poi a ingenerare dubbi sulla regolarità del voto significa mestare nel torbido con finalità assolutamente antigiuridiche e antidemocratiche.

Le funzioni dei presidenti di seggio sono una cosa; i risultati elettorali proclamati dalla Commissione Circondariale sono altra cosa; i provvedimenti amministrativi assunti dalla Corte d’Appello sono ancora altra cosa, e riguardano profili formali relativi alla tempestività nello svolgimento delle operazioni elettorali o alla compilazione di atti e verbali.

Stiano, dunque, tranquilli i cittadini sulla vita democratica della città.

Stiano tranquille anche altre figure di censori che utilizzano a sproposito i testi delle leggi elettorali.

 

 

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