Partecipa a Histonium.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Saldi estivi pronti a scattare: un vademecum per commercianti e clienti

Il periodo dei ribassi al via da sabato 6 luglio

a cura della redazione
Condividi su:

Al via da sabato 6 luglio i saldi estivi.

Per saldi o vendite di fine stagione si intendono le forme di vendita che riguardano prodotti stagionali o articoli di moda che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo dalla fine della stagione pena il notevole deprezzamento. Per le corrette modalità di effettuazione delle vendite degli articoli in saldo si ricordano i seguenti principi di base, tenendo conto anche della normativa regionale abruzzese.

OBBLIGO ESPOSIZIONE CARTELLI INFORMATIVI: le asserzioni pubblicitarie devono essere presentate in modo non ingannevole, esplicitando:

a) l'indicazione del periodo (che deve essere compreso, per l'estate 2013 e per l'Abruzzo, fra il 6 luglio ed il 3 settembre 2013 ) ed il tipo di vendita (saldi o vendite di fine stagione);

b) gli sconti o i ribassi praticati nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti a saldo. Le merci in saldo, dunque, devono essere indicate in modo inequivocabile per distinguerle da quelle poste in vendita al prezzo ordinario;

c) gli sconti praticati, il prezzo originario ed il prezzo finale per tutti i prodotti posti a saldo fatte salve le vendite giudiziarie; nella vendita o nella pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

CAMBI: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

PROVA DEI CAPI: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante.

PAGAMENTI: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione.

PRODOTTI IN VENDITA: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.

SUGGERIMENTI PER I CLIENTI -  Sarebbe opportuno prima di effettuare un acquisto: confrontare il cartellino del prezzo vecchio con quello ribassato; fare attenzione che la merce in saldo sia stagionale; la merce in saldo deve essere esposta sempre separatamente da quella non scontata;

conservate sempre lo scontrino: non è vero che i capi in svendita non si possono sostituire. Il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare;

diffidate delle vetrine coperte da manifesti che non vi consentono di vedere la merce;

se pensate di avere preso una fregatura rivolgetevi alle associazioni a tutela dei consumatori oppure all’Ufficio Comunale per il Commercio o ai Vigili Urbani.

Condividi su:

Seguici su Facebook