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Partite per le vacanze?

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In buona sostanza, qualora il viaggio non risponda alle caratteristiche pubblicizzate, qualora i servizi offerti siano carenti o addirittura mancanti, ed in generale in presenza di qualsiasi disservizio imputabile alla cattiva organizzazione del viaggio, il tour operator risponderà dei danni causati.  In presenza invece di informazioni inesatte o mancanti circa il viaggio, di errate prenotazione, e di altri difetti del contratto sarà responsabile l'agenzia di viaggi. Infatti, è possibile chiedere il risarcimento sia per i danni patrimoniali, sia per i danni alla persona (malattia, infortunio).  E' inoltre risarcibile il cosiddetto danno da vacanza rovinata, inteso come danno causato dal minor godimento della vacanza e dai disagi sopportati, come sancito dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea. In ogni caso, per poter chiedere il risarcimento è necessario munirsi di prove: fotografie, eventuali certificati medici, ricevute di spese, testimonianze, meglio se scritte. Infine è necessario poi che il reclamo venga spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al tour operator e all'agenzia di viaggi entro 10 giorni dalla data del rientro dal luogo di villeggiatura. Per chi invece ha scelto di volare in aereo, il danno di cui più spesso i viaggiatori sono vittime è l'Overbooking. Le compagnie aeree spesso vendono più biglietti dei posti realmente disponibili. In questo caso il passeggero può ottenere il rimborso per il servizio di volo non goduto, oppure nel caso preferisca attendere pazientemente, la compagnia aerea ha l'obbligo di non abbandonare il passeggero: deve assicurargli vitto, alloggio e il trasporto per il tempo di attesa del primo volo disponibile. La Confconsumatori di San Salvo è disponibile per ulteriori informazioni e consulenza, in via Montenero, 25. tel 0873/341599     
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