La domanda che molti piccoli imprenditori ittici si stanno ponendo in questi giorni è la seguente: "Potremo continuare a vendere il nostro prodotto come abitualmente accade in molte marinerie dâItalia alla fine della giornata di pesca?"
Il decreto legislativo n. 127/2015 allâart. 2 (trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi) impone la sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici. Tale obbligo già decorre da luglio per le imprese con volumi dâaffari superiori a 400 mila euro, mentre per le restanti lâobbligo è scattato dal primo gennaio 2020. Unica eccezione alla regola, quella che riguarda le categorie esonerate individuate con decreto del Ministero dellâEconomia e Finanze del 10/05/2019.
Il decreto in questione allâart. 1 recita âlâobbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui allâart.2, comma1, del decreto legislativo 5/08/2015 n. 127 non si applicaâ: a) alle operazioni non soggette allâobbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dellâarticolo 2 del DPR 21/12/96 n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti del Ministero dellâeconomia e Finanze 12/02/2015 e 27/10/2015; Il DPR n. 696 del 21/12/1996 allâart.2 richiama espressamente al punto c) la cessione di prodotti agricoli effettuati dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dallâarticolo 34, comma 1 del DPR 26/10/1972 n.633⦠ovvero âI produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi ...â e al punto pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui allâart.2 della legge 09/02/63 n.59, se rientranti nel regime di esonero degli adempimenti di cui allâart.34, quarto comma, del DPR26/10/72 n. 633.
Per prodotti agricoli si intendono âi prodotti del suolo, dellâallevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodottiâ. Lâimprenditore ittico è il titolare della licenza di pesca, di cui allâart. 4 del Decreto legislativo 26/05/2004 n.153, che esercita, professionalmente e in forma singola, associata o societaria, lâattività di pesca professionale di cui allâart.2 del Decreto legislativo del 09/01/2012 n. 4 e le relative attività connesse. La vendita diretta, in quanto consente allâimprenditore ittico di valorizzare la propria produzione, viene considerata ai sensi dellâart. 2 del decreto legislativo n. 4/2012 parte delle normali attività degli imprenditori ittici e in quanto tale non soggetta ai requisiti che si applicano alle attività di vendita di prodotti alimentati, pur nel rispetto di normative precise in materia igienico-sanitaria e tracciabilità .
A tale scopo corre lâobbligo di precisare che il DM 10/11/2011 allâart.3 comma 2 dispone che il decreto in parola non si applica agli imprenditori ittici che vendono direttamente dal peschereccio al consumatore piccoli quantitativi di prodotti della pesca di valore non superiore a ⬠50 al giorno per consumatore finale. Lo stesso decreto allâart.5 comma 39 esonera dagli obblighi in esso contenuti, gli acquirenti di prodotti della pesca di peso non superiore a 30 Kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato.
In buona sostanza, non tutti i produttori ittici sono uguali e le regole non possono essere applicate indistintamente senza tenere in considerazione la tipologia e la specificità dellâattività . Stiamo parlando della âpiccola pescaâ, quella per intenderci effettuata con sistemi di pesca altamente selettivi, senza lâuso del motore, che abitualmente vende il proprio pescato direttamente dal peschereccio.
Allora la domanda è la seguente: sono questi operatori nelle condizioni oggettive di mettere in pratica tale obbligo? Va fatta una riflessione e soprattutto va fatta chiarezza, altrimenti unâaltra caratteristica delle nostre marinerie sarà cancellata per sempre. Spero si possano mettere in atto misure idonee per preservare questo mestiere. Altrimenti diventerà sono un ricordo e allora diremo: câera una voltaâ¦
Paola DâAngelo - FedAgriPesca